Art. 14 — Mobilità intercompartimentale
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilita' di cui agli articoli 11, 12 e 13, e' consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del comparto Enti Locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente posizione e profilo professionale nell'ente di destinazione e purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto sanita' e quelli del comparto enti locali con le stesse modalita' e condizioni di cui al comma 1. L'onere e' a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente. Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme e regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova purche' superata presso l'ente di provenienza ed e' inquadrato nella posizione funzionale, profilo professionale e, ove prevista, disciplina rivestita secondo le modalita' indicate nell'articolo 53.
Testo vigente dal 19 dicembre 1990
