Art. 23 — Mobilità intercompartimentale
Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilita' di cui ai precedenti articoli, e' consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente decreto e gli enti del comparto enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione e purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto sanita' e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalita' di cui al comma 1. L'onere e' a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente. In tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore ai 12 mesi, eventualmente rinnovabili. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova, purche' superata presso l'ente di provenienza.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
