I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 ((di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494,)) sono cosi' stabiliti, al 1° luglio 1990, data di decorrenza del regime: Personale medico Assistente medico, stipendio a tempo pieno L. 18.071.000, stipendio a tempo definito.............. L. 13.553.000; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio a tempo pieno................................ L. 25.211.000, stipendio a tempo definito................ L. 18.908.000; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio a tempo pieno................... L. 33.593.000, stipendio a tempo definito................ L. 25.195.000. Personale veterinario Collaboratore, stipendio.............. L. 18.071.000; Coadiutore,stipendio.................. L. 25.211.000; Dirigente,stipendio.................... L. 33.593.000. I valori tabellari di cui al comma 1 progrediscono in otto classi biennali del 6' costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime, ed in successivi aumenti biennali del 2,50', computati sul valore dell'ottava classe. La determinazione del valore economico dell'anzianita' per classi e scatti in base al meccanismo di cui al comma 2 avviene, fino al 30 giugno 1990, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. A far data dal 1° luglio 1990 i livelli economico-tabellari per i medici e veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale, previsto dal presente regolamento per le rispettive posizioni funzionali, il numero delle classi o degli scatti gia' in godimento al 30 giugno 1990. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla data del 1° luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto.

Testo vigente dal 27 maggio 1991

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Che cosa è cambiato dal 27 maggio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1990 al 27 maggio 1991. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'articolo tolto: 38 aggiunto: 51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono cosi' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384~art108 · fonte del testo