Possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari dei quali l'amministrazione abbia riconosciuto la esistenza e la coltivabilita'. La concessione di un giacimento puo' essere rilasciata a chi abbia l'idoneita' tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Testo vigente dal 18 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;382~art10 · fonte del testo