Art. 7 — R i c o r s i

Contro i provvedimenti connessi ai trattamenti pensionistici di guerra nonche' contro quelli relativi alle provvidenze previste in favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di sterminio K.Z. e' ammesso ricorso gerarchico alla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso. La decisione in merito al ricorso gerarchico e' adottata sulla base degli atti in possesso dell'ufficio e della documentazione prodotta dall'interessato, previa acquisizione, ove necessario, del parere della Commissione medica superiore. Indipendentemente dalla presentazione del ricorso gerarchico, avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra e' sempre ammesso il ricorso alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla data di notifica di cui al comma 1.

Testo vigente dal 28 ottobre 1999

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-30;377~art7 · fonte del testo