Art. 2 — Competenza
I provvedimenti concernenti pensioni, assegni e indennita' di guerra sono attribuiti alla competenza dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro le competenze in materia di provvidenze in favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di sterminio K.Z., nonche' la definizione dei ricorsi gerarchici di cui all'articolo 7.
Testo vigente dal 28 ottobre 1999
