Art. 8 — Norme transitorie
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151.
Abrogato dal 7 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151.
Abrogato dal 7 ottobre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1998 al 7 ottobre 2011. 81 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal comando.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-12;37~art8 · fonte del testo
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