Con effetto dal 1› gennaio 1989, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, aventi decorrenza anteriore al 1› gennaio 1988, sono rivalutate con l'applicazione del coefficiente di cui al comma 2 su un importo pari al 67 per cento dell'ammontare della pensione massima liquidabile al 1› gennaio 1989, all'eta' di pensionamento di cui all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58. Il coefficiente, da applicare sull'importo di pensione come determinato nel comma 1, e' pari al rapporto tra la misura della pensione spettante alla data di decorrenza, o di riliquidazione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e l'ammontare della pensione massima liquidabile alla stessa data all'eta' di pensionamento di cui al comma 1. Per le pensioni per le quali non erano dovute a carico dell'INPDAI, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, le quote aggiuntive di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'importo di pensione fissato al comma 1 e' ridotto in misura corrispondente all'ammontare delle quote stesse. L'incremento annuo di pensione derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 non puo' essere in ogni caso inferiore a L. 2.000.000. I miglioramenti di cui al presente articolo si applicano sulle pensioni ai superstiti in misura ridotta secondo le corrispondenti aliquote di determinazione delle pensioni stesse.

Testo vigente dal 11 novembre 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-10-24;369~art1 · fonte del testo