[1]Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure percentuali, secondo l'anno di decorrenza:

[2]Anno di decorrenza.............. Percentuali di aumento 1954.............................. 49,5 1955.............................. 49,5 1956.............................. 50,7 1957.............................. 53,1 1958.............................. 45,2 1959.............................. 42,2 1960.............................. 36,3 1961.............................. 32,9 1962.............................. 30,5 1963.............................. 27,8 1964.............................. 25,1 1965.............................. 20,9 1966.............................. 16,9 1967-1974............................. - 1975............................... 7,9 1976.............................. 12,4 1977.............................. 19,2 1978.............................. 16,4 1979.............................. 16,0 1980.............................. 16,4 1981.............................. 22,8 1982 (1° semestre)....................... 17,3 Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sugli importi delle pensioni spettanti al 30 giugno 1982 e l'ammontare delle pensioni rivalutate non puo' superare l'importo massimo della pensione liquidabile con decorrenza 1 luglio 1982, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione della tabella A allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44. Gli importi delle pensioni rivalutate ai sensi del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica successiva al 30 giugno 1982.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 23/1989

    Questione inammissibile
    24 gennaio 1989

    L'art. 10, L. n. 140 del 1985, nel prevedere la rivalutazione delle pensioni già assoggettate a perequazione automatica, formula una generica promessa d'interventi migliorativi, onde va escluso ogni rapporto di delegazione con il d.P.R. n. 32 del 1987, che tale rivalutazione non ha previsto per talune pensioni accese in determinati anni. Quest'ultimo ha, del resto indubbia natura regolamentare, si' che ne è preclusa la verifica di costituzionalità, che resta limitata alle fonti primarie sino a quando il potere legislativo sarà riservato al Parlamento e non verrà riconosciuto in via originaria e concorrente ad altri organi. Ne' è possibile configurare un 'continuum' normativo tra l'articolo unico, L. n. 41 del 1978 (passato indenne al vaglio della Corte: cfr. sent. n. 349/1985) e le citate disposizioni, in quanto ciò si correla con il già escluso esame del merito. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.1, 'rectius' unico, L. 27 febbraio 1978 n. 41, e dell'art. 1, commi primo e terzo, d.P.R. 11 febbraio 1987 n. 32, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.).

    Art. 1 Norme di attuazione dell'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali gestita dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali · Art. 10 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;32~art1 · fonte del testo