Art. 3 — Intervento sostitutivo
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1994 al 11 gennaio 2000. 155 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, ovvero qualora il proprietario, possessore o detentore, al quale e' stata notificata l'ingiunzione, dichiari di non poter far fronte in tutto o in parte alle spese necessarie, il competente soprintendente predispone, entro il termine di trenta giorni, una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario a carico del Ministero o, se richiesto dagli interessati, in misura concorrente tra lo Stato e il proprietario, possessore o detentore. Nel caso di assunzione dell'onere totale o parziale a carico dello Stato, l'immobile deve rimanere aperto al pubblico con modalita' concordate con gli interessati. La perizia e' inviata al competente Ufficio centrale del Ministero per l'inserimento nel piano di spesa dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, come da ultimo modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;368~art3 · fonte del testo
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