Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a)rilevamenti: l'acquisizione di dati attraverso un qualunque sensore;
- b)restituzioni cartografiche dai fotogrammi: la trasposizione, su qualunque supporto, di quanto rilevabile dal materiale fotografico acquisito.
Testo vigente dal 12 dicembre 2000
