Art. 2 — Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  • a)rilevamenti: l'acquisizione di dati attraverso un qualunque sensore;
  • b)restituzioni cartografiche dai fotogrammi: la trasposizione, su qualunque supporto, di quanto rilevabile dal materiale fotografico acquisito.

Testo vigente dal 12 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-29;367~art2 · fonte del testo