Art. 5 — Procedimenti di tutela
Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di denuncia all'autorita' giudiziaria, se gli incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, riscontrano che sui beni vengono consumati abusi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, o che gli stessi sono esuberanti rispetto alle esigenze dell'amministrazione usuaria lo segnalano al direttore dell'ufficio del territorio entro tre giorni dalla chiusura dell'attivita' di verifica. Nel caso di beni del demanio marittimo ed aeronautico, le segnalazioni di cui al comma 1 vengono effettuate alle autorita' competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; tali provvedimenti sono comunicati al Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 23 ottobre 1998
