Art. 2 — Compiti dell'ufficio del territorio

Il direttore dell'ufficio del territorio vigila, sotto la propria responsabilita', sul corretto utilizzo dei beni dello Stato situati nella provincia. Con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio, su proposta dei titolari dei diversi uffici, sono individuati gli incaricati dello svolgimento di tale attivita' di vigilanza.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-13;367~art2 · fonte del testo