Art. 7 — Direttore generale
Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:
- a)partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e dei comitati di cui al comma 1, n. 4), dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e puo' farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza;
- b)dispone l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto e dei comitati di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88;
- c)provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonche' di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennita' di funzione.
Testo vigente dal 29 ottobre 1997
