Art. 8 — Direttore generale
Il direttore generale svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Alle sedute del consiglio di amministrazione puo' farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza. Il direttore generale provvede, in applicazione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonche' di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennita' di funzione.
Testo vigente dal 23 febbraio 1998
