Ai fini previsti dall'art. 1, comma 2, lettera f), l'Ufficio:

  • a)predispone gli elementi di valutazione sulle questioni di costituzionalita' delle leggi e degli atti aventi forza di legge, anche per le direttive da impartire, ad opera del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Avvocatura dello Stato;
  • b)indica gli adempimenti conseguenti a pronunce della Corte costituzionale;
  • c)predispone gli elementi di valutazione sui conflitti di attribuzione;
  • d)predispone gli elementi di valutazione sui problemi giuridici inerenti alle iniziative referendarie;
  • e)cura gli affari legali e del contenzioso.

Testo vigente dal 8 novembre 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-19;366~art7 · fonte del testo