Ai fini previsti dall'art. 1, comma 2, lettera f), l'Ufficio:
- a)predispone gli elementi di valutazione sulle questioni di costituzionalita' delle leggi e degli atti aventi forza di legge, anche per le direttive da impartire, ad opera del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Avvocatura dello Stato;
- b)indica gli adempimenti conseguenti a pronunce della Corte costituzionale;
- c)predispone gli elementi di valutazione sui conflitti di attribuzione;
- d)predispone gli elementi di valutazione sui problemi giuridici inerenti alle iniziative referendarie;
- e)cura gli affari legali e del contenzioso.
Testo vigente dal 8 novembre 1989
