Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

  • a)nell'articolo 2, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) carni di selvaggina di allevamento: tutte le parti ad atte al consumo umano dei mammiferi terrestri, dei volatili selvatici e degli uccelli corridori (ratiti), in particolare quaglie, piccioni, pernici e fagiani, riprodotti, allevati e macellati in cattivita'";
  • b)nell'articolo 6, e' aggiunto il seguente comma: " 6. Le carni di cui al comma 5 devono essere contrassegnate con un bollo sanitario, ad inchiostro o a fuoco, recante in caratteri perfettamenente leggibili le seguenti indicazioni, tenendo presente che i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 centimetri per le lettere e di un centimetro per le cifre e che, qualora porzioni di carni o di visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o sulle etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo:
  • a)nella parte superiore, il nome del comune;
  • b)al centro, la sigla V.S.;
  • c)nella parte inferiore, la denominazione della ditta produttrice.";
  • c)nell'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) presentano uno dei difetti elencati al punto 9, lettera a), dell'allegato I, per le carni di coniglio;";
  • d)nell'articolo 15, e' aggiunto il seguente comma: " 5. Le carni di coniglio o di selvaggina d'allevamento da penna ottenute negli stabilimenti di cui al comma 4 devono essere contrassegnati con un bollo a placca recante, in caratteri perfettamente leggibili ed indelebili, da un lato il nome del comune, la denominazione della ditta produttrice e la sede dello stabilimento e dall'altro la sigla VS ed il numero assegnato al veterinario addetto al macello dalla unita' sanitaria locale di appartenenza. I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 centimetri sia per le lettere che per le cifre. Il bollo a placca deve essere in materiale resistente, tale da non poter essere reimpiegato, conforme a tutte le esigenze di igiene. Qualora le carcasse, parti di esse ed i visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o su apposite etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo a placca.";
  • e)nell'articolo 19, comma 2, tra il numero 8 e il numero 10 e' inserito il seguente numero: "9".

Testo vigente dal 10 luglio 1996

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-17;364~art1 · fonte del testo