Art. 8 — Incompatibilità
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 6 febbraio 2004, n. 76.
Abrogato dal 9 aprile 2004
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 6 febbraio 2004, n. 76.
Abrogato dal 9 aprile 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 2000 al 9 aprile 2004. 65 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:
tolto: a) il personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
tolto: b) il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica;
tolto: c) coloro che prestano servizio, a qualsiasi titolo, presso societa' ed imprese che operano nel campo della prevenzione ed estinzione degli incendi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 FEBBRAIO 2004, N. 76
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-02;362~art8 · fonte del testo
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