Art. 4 — Comunicazioni e notificazioni
Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del Ministro e' immediatamente trasmesso all'autorita' che ha ricevuto la domanda. Quest'ultima ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.
Testo vigente dal 13 giugno 1994
