Art. 10 — Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, n. 419. I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto e i revisori dei conti.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
