Art. 2 — Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalita' e nei termini previsti per l'acquisto della personalita' giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalita' giuridica per atto legislativo. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile. Per le fondazioni, alla domanda e' allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Testo vigente dal 7 dicembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-10;361~art2 · fonte del testo