A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate dall'art. 3, commi 3 e 7, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 3 della legge n. 21/1991 ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
Testo vigente dal 10 luglio 1996
