A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 ed all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Testo vigente dal 10 luglio 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;359~art15 · fonte del testo