Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate, entro i limiti di importo e ai sensi dell'articolo 125 del codice dei contratti, mediante amministrazione diretta ovvero cottimo fiduciario. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa. Nessuna acquisizione di beni, servizi, lavori puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina contenuta nel presente capo.

Testo vigente dal 21 aprile 2009

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36~art49 · fonte del testo