Per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture si applicano le disposizioni contenute nel codice dei contratti. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara, in conformita' a quanto previsto all'articolo 19, comma 2, del codice dei contratti.

Testo vigente dal 21 aprile 2009

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36~art40 · fonte del testo