Art. 10 — Bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio e descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Agenzia e non ha valore autorizzativo. Il bilancio pluriennale e' annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi sono motivate in sede di approvazione annuale.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
