La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm NATO; chiusura: stabile o a massa; ripetizione: semiautomatica e automatica; alimentazione: serbatoio mobile; capacita': da 10 a 40 cartucce; sicura o sicure: ((ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura;)) mire: ((fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;)) lunghezza canna: da 100 a 250 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.

Testo vigente dal 2 luglio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1991 al 2 luglio 2022. 1 parola tolta, 23 parole aggiunte.

… serbatoio mobile; capacita': da 10 a 40 cartucce; sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura aggiunto: o automatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura; mire: fissetolto: , registrabili, aggiunto: o registrabili o ottiche o notturneaggiunto: , ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira; lunghezza canna: da 100 a 250 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359~art15 · fonte del testo