Art. 2 — O r g a n i
Sono organi dell'Ente:
- a)il Presidente;
- b)il Consiglio di amministrazione;
- c)il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
- d)il Collegio dei sindaci;
- e)il Direttore generale. Gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica quattro anni. Gli organi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere confermati una sola volta. Allo scadere del quadriennio, i membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. L'Ente si articola sul territorio nazionale in sedi compartimentali aggregate in aree interregionali. Le sedi compartimentali assicurano il servizio di informazione e di assistenza agli assicurati e alle imprese, concorrono all'attivita' istruttoria delle prestazioni assicurate e al monitoraggio della regolarita' degli adempimenti contributivi delle imprese dello spettacolo e dello sport.
Testo vigente dal 29 dicembre 2003
