1.- Nei giorni di effettiva presenza al lavoro ed il relazione alla particolare articolazione dell'orario, hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti a tempo pieno e cioe' tenuti ad osservare un orario ordinario non inferiore a 6 ore di prestazione lavorativa giornaliera nell'arco delle 24 ore. 2.- L'Azienda provvedera' a garantire l'esercizio del diritto attraverso il sistema del ticket-restaurant consegnando al dipendente un buono di valore predeterminato per ogni giorno di presenza al lavoro per la consumazione di un pasto standard (primo, secondo con contorno, frutta e bevanda) presso gli esercizi convenzionati. 3.- Il tempo impiegato per il consumo del pasto, nei casi in cui per il personale normalista la fruizione sia collocata tra due spezzoni di orario giornaliero, deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario per un tempo non inferiore a 30 minuti primi e non superiore a 45. 4.- A carico del personale che fruisca del servizio e', in ogni caso e circostanza, posto un concorso spese pari ad 1/3 (un terzo) del costo di gestione del relativo servizio, IVA esclusa, con un massimale di lire 6.000. 5.- Il servizio e' fornito a titolo individuale giornalmente per una sola volta in relazione ai due pasti principali (pranzo e cena) ed e' fruito dal personale turnista rispettivamente dopo il termine del turno antimeridiano o pomeridiano ovvero prima dell'inizio del turno pomeridiano o notturno.

Testo vigente dal 8 agosto 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357~art56 · fonte del testo