1.- L'Azienda puo' istituire, nel quadro della programmazione ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale e cioe' con orario di lavoro inferiore a quello previsto in via normale del presente testo, nel limite massimo del 10% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascun settore professionale di attivita', con esclusione delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilita' operative. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non puo' comportare modifiche quantitative delle dotazioni organiche, considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa. 2.- L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro mensile; tale orario non puo' essere articolato su piu' di cinque giorni settimanali e/o corrispondenti cicli di turno di maggior ampiezza. Salvo quanto previsto dal comma successivo, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti, doveri e incompatibilita', previste per il normale rapporto di lavoro ivi compresa l'incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attivita' libero professionale. Ai fini della progressione di carriera il periodo di rapporto a tempo parziale e' computato con il principio del pro-rata. 3.- Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. Gli scatti di anzianita' sono pari a quelli previsti per il restante personale calcolati al 50% degli importi spettanti al personale di pari posizione funzionale a orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' effettuare prestazioni eccedenti il suo normale orario di lavoro mensile, settimanale o di ciclo di turno, ne' puo' fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio diritto allo studio, permessi, etc.). Solo in caso di indifferibili esigenze di servizio il normale orario di lavoro parziale puo' essere superato in misura non eccedente il 10% (dieci per cento), con prestazione retribuita in misura pari alla normale retribuzione oraria spettante al personale a tempo pieno, senza alcuna maggiorazione. 4.- La copertura dei posti con rapporti a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa vigente in tema di assunzioni. L'Azienda puo' consentire al proprio personale di ruolo gia' in servizio la possibilita' di optare per i posti con rapporto a tempo parziale, a parita' di posizione professionale e livello retributivo. In caso di piu' opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianita' aziendale complessiva nella posizione rivestita. In caso di parita', si deve tener conto nell'ordine:

  • a)del numero e della eta' dei familiari componenti il nucleo familiare;
  • b)delle condizioni di salute del dipendente. 5.- La richiesta di passaggio dal tempo parziale, all'orario pieno, in caso di concorrenza di piu' domande per singolo posto viene disposta in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio ed almeno 4 anni dall'assunzione. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a 26 giornate di calendario di ferie, se il suo orario di lavoro settimanale e' articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse nella settimana o nel mese negli altri casi. 6.- Nell'intento di favorire la flessibilita' delle prestazioni, potra' farsi ricorso a prestazioni con orario a tempo parziale, nei limiti definiti, ogni qualvolta alle esigenze aziendali di adottare tale orario faccia riscontro, sul piano interno, una offerta di lavoro da parte dei lavoratori in servizio disponibile ad una prestazione a tempo parziale. Nell'ambito di quanto sopra previsto il personale in servizio puo' anche, di iniziativa e per via gerarchica, chiedere all'Azienda la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, con esclusione comunque dei dipendenti aventi funzioni di direzione di altro personale o che operino in team o squadre di lavoro su posizioni operative di resa diretta dei servizi all'utenza. Nella domanda dovra' essere indicata la data richiesta del ripristino del tempo pieno; ove cio' non sia indicato, il ripristino stesso sara' disposto dall'Azienda con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali del servizio della stessa unita' produttiva territoriale. La accettazione della richiesta di passaggio a tempo parziale deve essere in ogni caso compatibile con le esigenze di servizio e la relativa disposizione esecutiva deve essere comunque emanata per un periodo non inferiore all'anno. La prestazione di lavoro part-time potra' svilupparsi verticalmente ed orizzontalmente, secondo le specifiche disposizioni aziendali.

Testo vigente dal 8 agosto 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357~art64 · fonte del testo