Art. 3 — Sedi regionali

Le sedi regionali curano:

  • a)i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti convenzionati e le loro sedi periferiche e i soggetti interessati all'obiezione di coscienza nell'ambito del territorio di competenza, in base a quanto previsto dai protocolli di cui all'articolo 8;
  • b)l'acquisizione degli elementi necessari all'espletamento dell'attivita' ispettiva e di controllo sugli enti convenzionati e sugli obiettori di coscienza in servizio;
  • c)il rapporto con le strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale;
  • d)la ricezione da parte degli enti convenzionati e delle loro sedi periferiche dello stato di servizio degli obiettori di coscienza su base periodica e l'inserimento dei dati nel sistema informatico;
  • e)la conservazione in forma elettronica dell'albo regionale degli enti convenzionati;
  • f)le attivita', indicate dal Direttore generale, per l'ammissione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, dei giovani della regione di competenza e l'inserimento dei dati relativi nel sistema informatico;
  • g)ogni altra funzione loro attribuita dal Direttore generale.

Testo vigente dal 14 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;352~art3 · fonte del testo