Art. 3 — Sedi regionali
Le sedi regionali curano:
- a)i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti convenzionati e le loro sedi periferiche e i soggetti interessati all'obiezione di coscienza nell'ambito del territorio di competenza, in base a quanto previsto dai protocolli di cui all'articolo 8;
- b)l'acquisizione degli elementi necessari all'espletamento dell'attivita' ispettiva e di controllo sugli enti convenzionati e sugli obiettori di coscienza in servizio;
- c)il rapporto con le strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale;
- d)la ricezione da parte degli enti convenzionati e delle loro sedi periferiche dello stato di servizio degli obiettori di coscienza su base periodica e l'inserimento dei dati nel sistema informatico;
- e)la conservazione in forma elettronica dell'albo regionale degli enti convenzionati;
- f)le attivita', indicate dal Direttore generale, per l'ammissione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, dei giovani della regione di competenza e l'inserimento dei dati relativi nel sistema informatico;
- g)ogni altra funzione loro attribuita dal Direttore generale.
Testo vigente dal 14 ottobre 1999
