Art. 13 — Disciplina transitoria
Articolo abrogato dal d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184.
Abrogato dal 2 giugno 2006
Articolo abrogato dal d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184.
Abrogato dal 2 giugno 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1994 al 2 giugno 2006. 108 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nelle more dell'adozione dei regolamenti ministeriali concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, e in ogni caso non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il diniego di accesso puo' essere opposto con provvedimento motivato dal Ministro, per le amministrazioni dello Stato, e dall'organo che ha la legale rappresentanza dell'ente, negli altri casi, in relazione alle esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con riferimento ai criteri delineati all'art. 8.(1) Decorso il termine del 30 giugno 1994, l'accesso non puo' essere negato se non nei casi previsti dalla legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 APRILE 2006, N. 184
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-27;352~art13 · fonte del testo
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