Il secondo comma dell'art. 2 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Oltre il limite di spesa di L. 75.000.000 e non oltre il limite massimo di cui all'art. 1, la competenza ad autorizzare i predetti servizi, sentito il consiglio di amministrazione, spetta secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni".
Testo vigente dal 19 ottobre 1989
