Art. 7 — Ispettorato per gli istituti di istruzione
L'ispettorato per gli istituti di istruzione e' retto da ((generale di corpo d'armata)). Ha alle dipendenze:
- a)centro di reclutamento;
- b)accademia;
- c)scuola sottufficiali;
- d)legione allievi;
- e)scuola di polizia tributaria;
- f)centri di addestramento;
- g)banda musicale. Il centro di reclutamento, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono retti da un ((generale di divisione o di brigata)). Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina, la scuola nautica e una o piu' scuole allievi finanzieri.
Testo vigente dal 27 marzo 2001
