Art. 7 — Ispettorato per gli istituti di istruzione

L'ispettorato per gli istituti di istruzione e' retto da ((generale di corpo d'armata)). Ha alle dipendenze:

  • a)centro di reclutamento;
  • b)accademia;
  • c)scuola sottufficiali;
  • d)legione allievi;
  • e)scuola di polizia tributaria;
  • f)centri di addestramento;
  • g)banda musicale. Il centro di reclutamento, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono retti da un ((generale di divisione o di brigata)). Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina, la scuola nautica e una o piu' scuole allievi finanzieri.

Testo vigente dal 27 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1999 al 27 marzo 2001. 6 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'ispettorato per gli istituti di istruzione e' retto da generale di tolto: divisione aggiunto: corpo d'armata. Ha alle dipendenze:

g) banda musicale. Il centro di reclutamento, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono retti da tolto: generale di brigata o colonnello aggiunto: un generale di divisione o di brigata. Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina, la scuola nautica e una o piu' scuole allievi finanzieri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34~art7 · fonte del testo