Art. 10 — Norme finali
Il comandante generale della Guardia di finanza, in sede di prima applicazione, emana le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, nonche' ogni altra norma che risulti in contrasto con la disciplina prevista dal presente regolamento.
Testo vigente dal 23 febbraio 1999
