Art. 1 — Personale
Il Corpo della Guardia di finanza e' costituito dalle seguenti categorie di personale militare:
- a)ufficiali;
- b)sottufficiali;
- c)appuntati e finanzieri. Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
- a)ufficiali generali:
- 01)((generale di corpo d'armata));
- 1)generale di divisione;
- 2)generale di brigata;
- b)ufficiali superiori:
- 1)colonnello;
- 2)tenente colonnello;
- 3)maggiore;
- c)ufficiali inferiori:
- 1)capitano;
- 2)tenente;
- 3)sottotenente. Il personale appartenente ai ruoli sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
- a)ruolo ispettori:
- 1)maresciallo aiutante;
- 2)maresciallo capo;
- 3)maresciallo ordinario;
- 4)maresciallo;
- b)ruolo sovrintendenti:
- 1)brigadiere capo;
- 2)brigadiere;
- 3)vice brigadiere. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
- a)appuntato scelto;
- b)appuntato;
- c)finanziere scelto;
- d)finanziere. L'allievo finanziere e' sottoposto comunque al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri".
Testo vigente dal 27 marzo 2001
