Art. 1 — Personale

Il Corpo della Guardia di finanza e' costituito dalle seguenti categorie di personale militare:

  • a)ufficiali;
  • b)sottufficiali;
  • c)appuntati e finanzieri. Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
  • a)ufficiali generali:
  • 01)((generale di corpo d'armata));
  • 1)generale di divisione;
  • 2)generale di brigata;
  • b)ufficiali superiori:
  • 1)colonnello;
  • 2)tenente colonnello;
  • 3)maggiore;
  • c)ufficiali inferiori:
  • 1)capitano;
  • 2)tenente;
  • 3)sottotenente. Il personale appartenente ai ruoli sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
  • a)ruolo ispettori:
  • 1)maresciallo aiutante;
  • 2)maresciallo capo;
  • 3)maresciallo ordinario;
  • 4)maresciallo;
  • b)ruolo sovrintendenti:
  • 1)brigadiere capo;
  • 2)brigadiere;
  • 3)vice brigadiere. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
  • a)appuntato scelto;
  • b)appuntato;
  • c)finanziere scelto;
  • d)finanziere. L'allievo finanziere e' sottoposto comunque al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri".

Testo vigente dal 27 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1999 al 27 marzo 2001. 5 parole aggiunte.

aggiunto: 01) generale di corpo d'armata;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34~art1 · fonte del testo