Art. 4 — Decreto di incarico e durata dello stesso
L'incarico e' conferito con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione. L'incarico e' conferito a tempo determinato e non puo' superare l'anno finanziario. Nel decreto di incarico sono indicati i nominativi dei membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
Testo vigente dal 8 giugno 1994
