Art. 4 — Decreto di incarico e durata dello stesso

L'incarico e' conferito con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione. L'incarico e' conferito a tempo determinato e non puo' superare l'anno finanziario. Nel decreto di incarico sono indicati i nominativi dei membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Testo vigente dal 8 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;338~art4 · fonte del testo