La disposizione di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, si applicano anche per motivate esigenze di servizio. Il congedo non accordato o sospeso per esigenze di servizio non puo', in ogni caso, essere fruito oltre il 30 novembre.
Testo vigente dal 20 novembre 1990
