Art. 26 — Effetti dei nuovi stipendi
I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alle attribuzioni degli aumenti determinati negli articoli 24 e 25, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. Non hanno effetto invece su altri istituti comportanti compensi ed erogazioni di natura economica. Ai fini della corresponsione dei nuovi trattamenti derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dai precedenti articoli, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. I nuovi stipendi, negli importi corrispondenti agli aumenti determinati nell'articolo 24, hanno effetto sull'importo orario per lavoro straordinario e sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale. La spesa sostenuta nell'anno 1989 per prestazioni di lavoro straordinario non puo' essere incrementata in conseguenza degli effetti dei nuovi stipendi sulle misure orarie dei compensi.
Testo vigente dal 20 novembre 1990
