Art. 31 — Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro

L'articolo 36 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 36 (Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro). - 1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis. 2. Lo Sportello provvede, altresi', a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico.».

Testo vigente dal 10 febbraio 2005

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334~art31 · fonte del testo