Art. 28 — Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
All'articolo 33 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalita' di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.»;
- b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico.».
Testo vigente dal 10 febbraio 2005
