Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione ((al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa)), corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.((In caso di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita' produttive dell'impresa procedente)). La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda ((al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa)) ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, puo' concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo puo' riguardare anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

Testo vigente dal 7 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 2000 al 7 aprile 2012. 4 parole tolte, 81 parole aggiunte.

… legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al tolto: competente servizio provinciale aggiunto: servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.aggiunto: In caso di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita' produttive dell'impresa procedente. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui … n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale tolto: competente aggiunto: per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-10;333~art4 · fonte del testo