Art. 4 — Relazioni con il pubblico
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2021, n. 214.
Abrogato dal 1 gennaio 2022
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2021, n. 214.
Abrogato dal 1 gennaio 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1995 al 1 gennaio 2022. 69 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Al fine di garantire, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'Avvocatura generale, l'ufficio I di cui al successivo art. 12 cura le relazioni con il pubblico provvedendo a fornire agli aventi titolo informazioni sugli atti amministrativi e sullo stato dei procedimenti. Gli avvocati distrettuali provvedono ad assicurare analogo risultato adottando misure congruenti con la dimensione dei relativi uffici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2021, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;333~art4 · fonte del testo
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