Art. 11 — Controllo interno
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2021, n. 214.
Abrogato dal 1 gennaio 2022
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2021, n. 214.
Abrogato dal 1 gennaio 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1995 al 1 gennaio 2022. 93 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: E' istituito un nucleo di valutazione per il controllo interno degli atti, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente nei confronti dell'avvocato generale dello Stato. Il nucleo di valutazione e' presieduto da un vice avvocato generale dello Stato e composto da due avvocati dello Stato e da due impiegati amministrativi appartenenti almeno alla settima qualifica funzionale. Il nucleo dura in carica tre anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2021, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;333~art11 · fonte del testo
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