Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.

Abrogato dal 6 giugno 2012

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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1990 al 6 giugno 2012. 547 parole tolte, 20 parole aggiunte in 22 capoversi.

tolto: Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono i seguenti:

tolto: a) stato civile e servizio elettorale;

tolto: b) igiene, sanita' ed attivita' assistenziali;

tolto: c) attivita' di tutela della sicurezza pubblica;

tolto: d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

tolto: e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 dovranno garantirsi, con le modalita' di cui all'art. 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

tolto: a) il servizio di stato civile, limitatamente all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;

tolto: b) il servizio elettorale, limitatamente alle attivita' indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

Mostra gli altri 14 capoversi cambiati

tolto: c) il servizio cimiteriale, limitatamente al trasporto, al ricevimento e all'inumazione delle salme;

tolto: d) il servizio di vigilanza urbana, limitatamente alle attivita' di polizia mortuaria, di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza, nonche' per la reperibilita' delle unita' a disposizione della autorita' giudiziaria e, ove espressamente richiesto, di pubblica sicurezza con le modalita' di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

tolto: e) il servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi;

tolto: f) il servizio acque, luce, gas, limitatamente alla fornitura in misura intera per gli ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura ed in misura ridotta per le abitazioni civili, nonche' la reperibilita' delle squadre di pronto intervento ove normalmente prevista;

tolto: g) il servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;

tolto: h) il servizio nettezza urbana, limitatamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani degli ospedali, case di cura e case di riposo, nonche' dei mercati ed in misura ridotta per le abitazioni civili;

tolto: i) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati nelle apposite strutture protette a carattere residenziale;

tolto: l) il servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonche' alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

tolto: m) il servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;

tolto: n) il servizio attinente alle farmacie: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilita';

tolto: o) il servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;

tolto: p) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilita';

tolto: q) il servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero nevi), idrica, fognaria e di depurazione: prestazioni limitate ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento;

tolto: r) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici. Le prestazioni di cui alle lettere g), l), m), p), q) ed r) del comma 2 sono garantite in quegli enti ove esse sono gia' assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;333~art3 · fonte del testo