Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.

Abrogato dal 6 giugno 2012

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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1990 al 6 giugno 2012. 272 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I comitati per le pari opportunita', di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento. I comitati presieduti da un rappresentante dell'ente sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle amministrazioni. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunita', sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

tolto: a) accesso e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

tolto: b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

tolto: c) proseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parita' di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalita' dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti, a norma del comma 3, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;333~art28 · fonte del testo