1. Il presidente della fabbriceria:

  • a)annualmente predispone e sottopone al consiglio, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  • b)esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese deliberate;
  • c)in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce per la ratifica al consiglio nella prima adunanza utile;
  • d)promuove, da parte del rappresentante legale della chiesa o dell'ente cui questa e' annessa, la tutela dei diritti relativi ai beni della chiesa amministrati dalla fabbriceria.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art38 · fonte del testo