1. Non puo' essere nominato fabbricere chi ha rapporti d'interesse proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado con la fabbriceria. 2. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa fabbriceria coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
