Art. 29 — Norme finali e transitorie
Gli attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.
Testo vigente dal 17 agosto 2001
