Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura". Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura". Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura". I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:

  • a)per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica;
  • b)per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

Testo vigente dal 17 agosto 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328~art19 · fonte del testo